Art. 1571 - Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 - Locazioni e anticipazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno (1605).
Art. 1573 - Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 - Locazione senza determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616), questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 - Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 - Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1578 - Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Art. 1579 - Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 - Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 - Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione.
Art. 1582 - Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 - Mancato godimento per riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.
Art. 1584 - Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 - Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 - Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 - Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 - Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 - Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 - Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente.
Art. 1594 - Sublocazione o cessione della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 - Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 - Fine della locazione per lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'Art. 1574 una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art. 1597 - Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto.
Art. 1598 - Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 - Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 - Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 - Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'Art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (2923).
Art. 1604 - Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e seguenti).
Art. 1605 - Liberazione o cessione del corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art. 1606 - Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
CONTRATTI LIBERI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 2, comma 1
DURATA 4 anni, con rinnovo di ulteriori 4 anni (salvo diniego per i motivi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 431/98)
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI AGEVOLATI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
DURATA non inferiore a 3 anni, con rinnovo di ulteriori 2 anni (salvo disdetta per i motivi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 431/98).
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini.
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali.
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI TRANSITORI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.
SOGGETTI: per proprietari o conduttori, come individuate negli Accordi territoriali;
STIPULABILI in tutti i Comuni
DURATA da 1 a 18 mesi
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 5, commi 2 e 3 e dal D.M. ex art. 4, comma 2 della Legge 431/98
SOGGETI: per studenti iscritti a corsi universitari in un Comune diverso da quello di residenza.
STIPULABILI: nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi.
DURATA da 6 mesi a 3 anni.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.
CONTRATTI PER IMMOBILI RICONOSCIUTI DI VALORE STORICO-ARTISTICI
REGOLATI DALLA LEGGE 431/98 art. 1, comma 1, lett. A) e dal Codice Civile artt. 1571 e segg.
DURATA libera
CONTRATTO contratto tipo a canone libero previsto dalla Legge N. 431/98 per le unità immobiliari abitative. Nella descrizione dell’appartamento, inserire la dizione:
“appartamento sito in Roma, Via ………….. N. …, piano ………….., Int. …, censita presso il N. C. E. U. alla Zona Catastale ......... Categoria ............. Classe .......... Consistenza .......... Rendita ............................ così composto: …………..; si evidenzia, ai fini fiscali, che il bene suddetto rientra tra quelli riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e del successivo Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, come da formalità n. 6457 del 6 marzo 1953 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 3 a favore del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e pertanto, ex Sentenze della Corte Costituzionale n. 345 e 346 del 2003 “soggetto a trattamento fiscale agevolato ai fini dell’imposta sui redditi basato, sia per gli immobili locati quanto per quelli non locati, sulla più bassa tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile”.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI a prescindere dal canone percepito, Ire sulla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria.
OBBLIGHI: Il locatore, a seguito della locazione deve inoltrare denuncia di avvenuta locazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.
CONTRATTI PER FORESTERIA
NORMATIVA: Non esiste una specifica normativa per la stipula di contratti di foresteria ma è comunemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche precedentemente all’entrata in vigore della Legge N. 431/98 purché la parte conduttrice si identifichi rigorosamente in una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni). Vengono pertanto regolati dalla normativa vigente (Legge 431/98 e dal Codice Civile, artt. 1571 e segg.
CARATTERISTICA SPECIFICA Mentre il contratto è sottoscritto, per la parte conduttrice, dal legale rappresentate di una società di capitali, l’appartamento viene di fatto abitato da un dipendente, consulente ovvero da persona fisica che ha uno stabile rapporto con la società.
DURATA libera anche se l’orientamento giurisprudenziale è quello dei 4 anni + 4.
ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;
CANONE libero
AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.
IL CONDUTTORE HA DIRITTO DI VOTO NELLE DELIBERE ASSEMBLEARI RELATIVE ALLE SPESE E ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARI. SPETTA AL PROPRIETARIO INVITARE L'INQUILINO ALL'ASSEMBLEA.
PROPRIETARIO:
Denuncia di cessione di fabbricato al Commissariato di zona ex Art. 12 del D. L. n. 59 del 21-03-1978.
Comunicazione all'Amministratore del fabbricato dell'avvenuta cessione.
Registrazione del Contratto presso l'Ufficio del Registro (sede competente in base alla residenza del locatore) con spesa dell'1% del canone annuo per ciascun contraente più marche da bollo.
INQUILINO:
Fare il cambio di residenza e domicilio entro 20 gg. presentandosi all'Ufficio Anagrafico della Circoscrizione dove si va ad abitare.
Iscriversi per la Tassa della Nettezza Urbana o dimostrare che per l'appartamento viene già pagata: A.M.A. (www.comune.roma.it)
Fare voltura dei contratti di utenza:
- Telefono: Contratti/Allacci 187 (www.telecomitalia.it)
- Italgas: Servizio utenti (www.italgas.it)
- Energia elettrica: (www.aceaspa.it)
Dall'entrata in vigore della legge 431/98 sussiste l'obbligo di registrazione di tutti i contratti di locazione di immobili, per periodi superiori ai 30 giorni senza distinzione di importo - comunque stipulati - entro 30 giorni dalla stipula. L'imposta da versare è pari al 2% annuo calcolata sul canone annuo: qualora l'importo fosse inferiore a €uro 67,00 (sessantasette/00) la tassa minima rimane sempre pari a €uro 67,00 (sessantasette/00).
Il costo delle spese di registro va diviso a metà tra le parti secondo quanto dispone l’art. 8 della Legge 392/78 mentre il costo delle marche da bollo da applicare sui contratti rimane a carico del solo conduttore secondo quanto dispone il Decreto Ministeriale 30-12-2002 pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 che, nei testi dei contratti tipo previsti dalla Legge 431/1998, recita “Tutte le spese di bollo, di quietanza e di esazione canoni, sono a carico del conduttore”.
L'obbligo di registrazione sussiste anche per i contratti stagionali di durata inferiore all'anno (esempio: affitto di casa per vacanze se superiore ai trenta giorni).
CONTRATTI PLURIENNALI
In caso di contratti di durata pluriennale il versamento dell'imposta può essere effettuato, come in precedenza, anno per anno oppure, ed è questa la novità, nel caso di versamento in un'unica soluzione, si beneficia di uno sconto; l'importo dovuto va ridotto di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato il numero delle annualità.
In caso di cessazione anticipata o di non svolgimento del contratto si darà luogo al rimborso dell'imposta pagata in eccesso.
GARANZIA FIDEIUSSORIA
Nel caso in cui il pagamento del canone venga garantito con una fideiussione, l'imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fidejussoria è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti o da un istituto di credito. Nel caso in cui sia una delle parti o un istituto di credito a prestare la garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta un'imposta pari allo 0,50% dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza della prima registrazione) con il Codice Tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della locazione escluse le proroghe.
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
Il versamento dell'imposta di registro deve essere effettuato mediante versamento diretto al concessionario (Monte dei Paschi di Siena - Via dei Normanni N. 1) o versamento di Conto Corrente Postale o Delega Bancaria tramite Modulo F23. La relativa attestazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate unitamente al contratto da registrare.
Pertanto, in sintesi, una volta stipulato un contratto di locazione, entro 30 giorni dalla data del medesimo, va ritirato presso la propria banca il Modulo F23da compilare nel modo seguente:
NELLA PARTE SUPERIORE:
- Barrare la casella DELEGA IRREVOCABILE ALLA BANCA
- Riempire le due caselle BANCA e DIPENDENZA
DATI ANAGRAFICI:
- Riempire il campo 1 con i dati relativi al proprietario (locatore).
- Riempire il campo 2 con i dati relativi all'inquilino (conduttore).
Una volta pagata la tassa di registro, va riempito il Modulo Mod. 69, da ritirare presso l'Agenzia delle Entrate e va consegnato in uno con la ricevuta del pagamento della tassa e tre copie del contratto con marca da bollo su ciascuna copia per a €uro 14,62 per ogni 4 pagine e comunque per ogni 100 righe.
Per la tassa per gli anni successivi è sufficiente pagare la tassa in banca sempre sul Modulo F23 riempiendolo come nel caso della prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 112T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate.
Per pagare la tassa per proroga contratto è sufficiente pagare la tassa in banca sempre sul Modulo F23, riempiendolo come nel caso di prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 114T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate e presentare la ricevuta del pagamento all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della proroga.
In caso di cessazione del contratto registrato per l'intero periodo, per pagare la tassa per la cessazione è sufficiente pagare la tassa (nella misura fissa di €uro 67,00) in banca sempre sul Modulo F23 riempiendolo come nel caso della prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il N. 110T, e inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate; una volta pagata la tassa, presentare presso l’Agenzia delle Entrate competente (quello corrispondente al codice ufficio) il modulo F23 in modo che l’Agenzia delle Entrate non consideri più i canoni come reddito.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, per pagare la tassa per la risoluzione è sufficiente pagare la tassa (nella misura fissa di €uro 67,00 ) in banca sempre sul Modulo F23 riempiendolo come nel caso della prima registrazione: come codice ufficio mettere lo stesso di quello che compare nella prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice Tributo" il codice 113T, inserendo sotto la dizione anno l'anno di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che compare sul contratto registrato nel timbro dell'Agenzia delle Entrate; una volta pagata la tassa, presentare presso l’Agenzia delle Entrate competente (quello corrispondente al codice ufficio) il modulo F23 in modo che l’Agenzia delle Entrate non consideri più i canoni come reddito.
Nel caso in cui un locatore ceda in locazione un appartamento ad uso ufficio a persona giuridica e i titolari di questa nel corso del contratto cessino la prima società e continuino l’attività con una nuova società è possibile proseguire il contratto senza riiniziare la decorrenza dello stesso pagando €uro 67 con modulo F23, mettendo al primo posto il vecchio conduttore e al secondo il nuovo, inserendo la causale 110T (cessione contratto locazione), sotto la dizione anno l’anno in cui è stato sottoscritto il contratto e sotto la dizione numero il numero apposto a penna nel timbro dell’Agenzia delle Entrate.
CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI AD IVA
Ai sensi del comma 10-quinquies dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle disposizioni in vigore prima del decreto legge devono essere obbligatoriamente registrati.
In sede di registrazione è possibile esercitare l’opzione per l’imponibilità ai fini IVA relativamente alle locazioni di immobili strumentali.
Alla luce di quanto sopra, tutti i contratti di locazione che in vigore alla data del 4 luglio 2006, soggetti ad Iva, che avevano scontato l'imposta di registro in misura fissa saranno assoggettati all’imposta di registro, secondo le modalità disciplinate dal richiamato provvedimento.
PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo di registrazione di tutti contratti preliminari di compravendita anche se non stipulati presso studi notarili. Il termine di registrazione è di 20 giorni dalla data della stipula.
La registrazione è soggetta ad una doppia tassazione: una tassa fissa di €uro 168,00 ed una tassa commisurata all’importo versato; se l’importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria la tassa di registro ammonta all’ 0,5% dell’importo versato mentre se l’imputazione è a titolo di acconto la percentuale da versare è pari al 3% dell’importo.
Naturalmente quanto versato verrà detratto dal notaio in sede di rogito definitivo dall’imposta di registro da versare per l’atto di compravendita.
Qualora si omettesse di registrare il contratto per la prima volta ovvero si trascurasse di pagare la tassa per gli anni successivi, si andrebbe incontro a sanzioni amministrative che l'Agenzia delle Entrate ha fissato nelle seguenti misure:
SANZIONI PER RITARDATA OD OMESSA PRIMA REGISTRAZIONE
In caso di ritardata od omessa prima registrazione vanno pagate, oltre al tributo del 2% sul canone annuo da versare per prima registrazione, le seguenti percentuali di mora sempre con Modulo F23 sul quale, come codice tributo, va inserito 671TSANZIONI PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEI RINNOVI ANNUALI
In caso di ritardato od omesso pagamento dei rinnovi annuali, oltre al tributo pari al 2% del canone annuale, vanno pagate le seguenti percentuali di mora sempre con Modulo F23 sul quale, come codice tributo, va inserito 671T.Sedi Agenzie delle Entrate
per la registrazione di contratti di locazione
- Ufficio Roma 1, Via Ippolito Nievo N. 36
- Ufficio Roma 2, Largo Mossa N. 8
- Ufficio Roma 3, Via di Settebagni N. 384
- Ufficio Roma 4, Via Marcello Boglione N. 7
- Ufficio Roma 5, Via di Torre Spaccata N. 110
- Ufficio Roma 6, Via Canton N. 20
- Ufficio Roma 7, Via Canton N. 10
- Ufficio Roma 8, Via De Gasperi N. 4 - POMEZIA
Ulteriori notizie si possono rilevare comunque dal sito www.finanze.it, nella Circolare del Ministero delle Finanze e nel sito www.agenziaentrate.gov.it/
DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 1978, N. 59 - "NORME PENALI E PROCESSUALI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI REATI GRAVI: OBBLIGO DI DENUNCIA DI CESSIONE FABBRICATO"
DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1978, N. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di reati gravi
Il modulo
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Omissis
Art. 12) - Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione , all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,29 a uro 1.549,37. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono dovuti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
ENERGIA ELETTRICA - ACEA
ALLACCI - VOLTURE - SPOSTAMENTO CONTATORE - AUMENTO O DIMINUZIONE DI POTENZA – CESSAZIONE
Dove
Il contratto con potenza fino a 6 Kw può essere stipulato telefonicamente collegandosi con il numero verde 800 130 330 o per via telematica oppure sottoscritto nella Sede Centrale A.C.E.A. in Piazzale Ostiense N. 2 o presso gli Uffici decentrati di Viale della Vittoria N. 30, Via Monte Meta N. 15, Via G. B. Valente N. 85 e Via del Verano N. 70.
Nel caso di richiesta telefonica o telematica l'utente riceverà al proprio domicilio il contratto da firmare e ritrasmettere all'ACEA con la documentazione richiesta.
Come
Per la stipula del contratto l'utente deve esibire:
1.Documento di Identità;
2.Atto di compravendita o contratto di locazione (solo per il nuovo allaccio);
3.Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA;
4.Eventuale delega e fotocopia del documento di identità del delegante;
5.Certificato di Residenza in bollo o autocertificazione per le abitazioni di residenza anagrafica.
Calcolo Fattura
http://www.cedis.info/cedis/xls/Tariffe2006.xls
Per ogni ulteriore informazione connessa all'erogazione di Energia Elettrica ci si può collegare al sito www.aceaspa.it.